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Posto e box auto

D.   Nel regolamento di condominio, datato 1984, c'è scritto quanto segue: "E' vietato parcheggiare sul posto auto di proprietà con più di 1 autovettura". Il problema è che trent’anni fa, ad esempio, pochi utilizzavano il motorino, le direttive dei VVF erano diverse, esistevano altre normative, ecc.. Tra le altre cose i VVF hanno consegnato un Certificato Prevenzione Incendi dove si dichiara che è possibile parcheggiare, per ogni posto auto, una autovettura ed un motorino. Le domande sono: 1. Il regolamento di condominio viene quindi sostituito ed abolito dal CPI?
2. Se oltre all'autovettura ed il motorino, qualche condominio inserisce nel proprio posto auto:  bicicletta, pneumatici, carrelli, armadietti o altro è cmq in difetto?

R.   1. Un regolamento di condominio per essere modificato, deve essere discusso in assemblea rispettando le relative maggioranze che variano in funzione del fatto che esso sia contrattuale o assembleare. La CPI non costituisce titolo per modificare il regolamento di condominio.
2) La decisione spetta all’Assemblea. In ogni caso è determinante nell'uso condominiale del posto auto di proprietà che lo stesso non interferisca né con l'uso di altri proprietari del loro posto auto, né con il decoro dell'immobile.

D.   Nel caso in cui si è costretti fare l’impermeabilizzazione di un terrazzo di copertura di 3 box auto, come va ripartita la spesa?

 

R.   Un terzo è a carico di chi ha il diritto di calpestìo del terrazzo e i due terzi sono a carico dei proprietari dei box auto. Se il titolare del diritto di calpestìo è anche proprietario di uno dei tre box insistenti al di sotto del terrazzo in questione, rientra anche nel calcolo dei due terzi.

Studio Gamma

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