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Riscaldamento

D.   Il condominio ha un impianto di riscaldamento centralizzato che non riscalda a sufficienza il mio appartamento. Posso staccarmi e mettere un impianto autonomo? Se sì a quale spesa vado incontro?

 

R.     Il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato e' possibile a patto che si dimostri che dal distacco non conseguano penalizzazioni dei rimanenti condomini, sia in termini di calore ricevuto che di spesa sostenuta. In pratica ciò equivale per coloro i quali si distaccano  a sostenere, in proporzione ai millesimi di riscaldamento posseduto, tutti gli oneri per il mantenimento dell'impianto (spese di manutenzione con la ditta, energia elettrica per il funzionamento della centrale, aliquota di consumo equivalente al rendimento del generatore).
L'assemblea, preso atto della perizia di un tecnico che individua la percentuale della spesa da sostenere al fine di conseguire l'invarianza delle condizioni per i restanti condomini, non può impedire o limitare i distacchi ma solo, se lo ritiene, controperiziare.
Tutta la materia e' oggetto di recenti sentenze della cassazione nel senso descritto.

D.   Dovendo sostituire la caldaia dell’impianto di riscaldamento, l’amministratore può evitare di convocare l’assemblea ed agire tempestivamente?

 

R.   E’ improponibile la domanda del condomino nei confronti dell’amministratore e diretta ad ottenere opere di manutenzione straordinaria di un servizio comune (nella specie sostituzione della caldaia dell’impianto di riscaldamento) senza la previa sollecitazione della convocazione dell’assemblea nella cui attribuzione rientra la relativa deliberazione.

Studio Gamma

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