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Assicurazione Fabbricato

NEWS 05/05/2010 L'IMPORTANZA DELLA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI

Da oggi inizieremo un percorso, definiamolo “formativo”, sull’importanza di possedere per il proprio condominio una assicurazione a tutela di tutti quegli imprevisti che possono verificarsi nel suo interno. Nello specifico la polizza deve operare sia le parti che compongono l’edificio (alloggi e spazi comuni) sia per i soggetti che in esso vivono e operano (proprietari degli alloggi, inquilini, dipendenti dello stabile, etc). Inoltre, per estensione e per una tutela 360°, sarebbe opportuno che ogni condomino provvedesse per una polizza a tutela del proprio appartamento (ma questo aspetto lo tratteremo alla fine del percorso).
Composizione della polizza
In genere le polizze sui fabbricati si compongono di diverse sezioni ognuna delle quali serve a coprire un particolare tipo di evento. Ovviamente la struttura della polizza può variare in base alla compagnia assicurativa che la propone ma le coperture in genere fanno sempre riferimento a:
a.       Danni ai beni. Sono le garanzie con le quali si assicura l’edificio contro i rischi da incendio, contro i danni causati da eventi atmosferici, contro fenomeni elettrici, per individuare e riparare la rottura di tubi, contro le rotture subite dai cristalli del palazzo. Queste coperture sono offerte per i singoli alloggi e per le parti comuni del fabbricato.
b.      Danni a terzi. E’ la garanzia che tutela i proprietari o gli abitanti dell’edificio per i danni che possono provocare ad altri. Ad esempio la caduta di un cornicione che danneggia un’autovettura in sosta, o le lesione subite per una persona che inciampa su un gradino sconnesso. Questa tutela è estesa anche per i danni che provocano i dipendenti del condominio a terzi, ma anche per gli infortuni che gli stessi possono subire durante il lavoro per il condominio. Anche l’amministratore si può tutelare con questa garanzia per i suoi eventuali errori di tipo professionale che cagionino un danno al condominio (ad esempio una multa ricevuta dal condominio per una scadenza non rispettata).
c.       Danni da acqua. Con questa garanzia le Compagnie tutelano dai danni provocati dall’acqua a seguito di rotture o occlusione di impianti. In alcuni casi è possibile attivare anche la garanzia per la ricerca del guasto che ha provocato il danno e la riparazione dello stesso.
d.      Tutela giudiziaria. E’ una particolare forma di assicurazione che consente al condominio di indennizzare le spese necessarie eventualmente sostenute in un procedimento giudiziario (è previsto il pagamento del proprio avvocato, dell’avvocato della controparte, del Tribunale, etc.). Riguarda anche l’amministratore ed i singoli condomini per ottenere, ad esempio, il risarcimento dei danni provocati all’ascensore da una ditta che esegue un trasloco nel condominio, per contestare fatture che si presume siano irregolari, per intervenire contro chi non paga le spese condominiali ed altro ancora.   
e.      Sezione assistenza. Oggi qualche Compagnia offre un servizio 24 ore su 24 contro situazioni d’emergenza che prevedano l’incarico ad un falegname, un idraulico, un elettricista, un fabbro. La garanzia si attiva con una semplice telefonata ed è utilissima nei periodi di ferie dell’amministratore o durante la notte o ancora nei week end.
 
Tutti questi eventi, che andrebbero sempre tutelati, potrebbero incidere fortemente sul patrimonio personale dei singoli condomini nel caso l’evento si verificasse (sinistro). La funzione dell’assicurazione è quella di trasferire il rischio dai singoli condomini all’assicurazione stessa e questo aspetto non va sottovalutato. Infatti in caso di danni alle persone si è chiamato a rispondere con il patrimonio personale di eventuale danni subiti da terzi a causa del nostro fabbricato. Chiudiamo questa prima parte con un esempio per far capire l’importanza del trasferimento del rischio  e per darVi modo di riflettere su quanto su esposto.
In un condominio di 4 piani con 12 tra proprietari ed inquilini si stacca un cornicione e finisce sulla testa di un passante che muore. Il condominio è responsabile in quanto il danno si è verificato per il distacco di una parte comune ed è tenuto a risarcire gli eredi (attenzione se invece di morire la persona subisse un’invalidità permanente grave, la sostanza non cambierebbe di molto). Senza tediarvi su come si effettuano i conteggi, basta sapere che se la persona colpita è un povero operaio con uno stipendio da 1.500 € mensili forse, vendendo qualche appartamento, i condomini riuscirebbero a risarcire gli eredi del danno dal loro congiunto. Se invece sotto al nostro palazzo si trovasse a passare un imprenditore con uno stipendio mensile con tanti zero tutti i condomini avrebbero perso, non solo la proprietà degli appartamenti, ma probabilmente contrarrebbero un debito per sé e per i figli difficilmente estinguibile durante una sola vita… Allora la domanda è… vale la pena rischiare il tracollo finanziario piuttosto che trasferire il rischio ad una Compagnia di assicurazione?

NEWS 19/05/10 LA GARANZIA INCENDIO NELLA GLOBALE FABBRICATO

In questa seconda puntata del nostro percorso alla conoscenza della polizza del fabbricato, parleremo dell’incendio ma prima ci sembra doveroso puntualizzare un aspetto. Molto spesso le persone che stipulano polizze, di qualunque genere esse siano, si lamentano del linguaggio usato dagli assicuratori. A tal proposito Vi consigliamo di leggere sempre con attenzione le condizioni generali che le Compagnie devono obbligatoriamente consegnare ma anche di non dare mai nulla per scontato. Ad esempio, quanti di noi saprebbero dare una definizione esatta di “fabbricato”? probabilmente tanti ma…siamo sicuri che, assicurativamente parlando, la Compagnia di Assicurazione lo intenda alla stessa maniera?  O ancora, cosa si intende per cose assicurate? Possiamo dirvi che in genere si intendono non solo gli oggetti materiali ma anche…gli animali!!! Ma come direte voi gli animali? Per qualche Compagnia sì, per qualche altra no. Il consiglio quindi è di consultare sempre le condizioni e le definizioni di polizza.

Dopo questo breve ma speriamo interessante introduzione (aprite sempre gli occhi!!!) entriamo nel vivo dell’argomento odierno. Prima di tutto non ci dobbiamo far ingannare dal nome della garanzia…INCENDIO…sotto questa voce si considerano numerosi e vari eventi, alcuni dei quali forse non si verificheranno mai (caduta di aereomobili, cose da loro trasportate, meteoriti, etc.), onda sonica, urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà del Contraente. Altre che invece hanno possibilità di verificarsi quali incendio, fulmine, esplosione, scoppio, rovina ascensore a seguito rottura di congegni, crollo totale o parziale del fabbricato per sovraccarico neve, sostituzione o riparazione fissi e infissi sia delle parti comuni che delle singole unità abitative a seguito di furto o tentato furto, ricerca del guasto in caso di perdita di gas, demolizione, sgombero e trasporto di materiale a seguito di sinistro e così via, l’elenco è lungo.

Poi esistono le condizioni particolari, quelle che certamente hanno più possibilità di verificarsi ma che hanno anche un costo maggiore e cioè; eventi socio-politici, eventi atmosferici (che oggi stanno assumendo grande importanza) e fenomeno elettrico. Per sommi capi i primi indennizzano i danni materiali e diretti derivanti al fabbricato in conseguenza di scioperi, tumulti, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo, etc. Gli eventi atmosferici indennizzano quei danni materiali e diretti causati al fabbricato da grandine, vento e quanto da esso trasportato, da bagnamento purché conseguente a rotture e lesioni provocati al tetto, ai serramenti o alle pareti dalla violenza degli eventi prima citati. Il fenomeno elettrico indennizza invece i danni materiali e diretti causati agli impianti al servizio del fabbricato, compresi citofoni e videocitofoni, impianti di allarme e di segnalazione.

Nella grande categoria dell’incendio rientra anche la garanzia cristalli, che normalmente è sempre esclusa e bisogna richiederla e la garanzia furto di apparecchiature fono audiovisive e loro accessori.

Entrare nello specifico di ogni singola garanzia con tutte le particolarità che ognuna di essa prevede (cosa si assicura, cosa non si assicura, esclusioni, franchigie, scoperti, limite di indennizzo, rivalse, valore  a nuovo, allo stato d’uso, garanzie prestate a primo rischio assoluto, a valore intero, regola proporzionale (*) e chi più ne ha più ne metta) vorrebbe dire farVi diventare assicuratori. La materia è certamente vasta e piena di insidie e perciò rinnoviamo il consiglio di leggere sempre con attenzione quanto proposto. Di diffidare dalle differenze di prezzo troppo elevate che potrebbe significare che non sono attive o limitate alcune garanzie fondamentali per la copertura del fabbricato.

Il messaggio che vogliamo dare è quello di fare sempre molta attenzione e di non pensare a risparmiare qualche euro sulla polizza del fabbricato che è invece quanto di più importante per tutti i condomini.

La prossima puntata daremo le definizioni nello specifico di quella che è la terminologia più in uso per le coperture assicurative che già prima abbiamo citato (*).

Per ora ci salutiamo augurandoci di aver fatto anche quest’oggi un servizio a Voi tutti gradito.

NEWS DEL 30/05/2010 LA TERMINOLOGIA ALL'INTERNI DELLA POLIZZA GLOBALE FABBRICATO

Bentrovati!!
Oggi è nostra intenzione parlarVi della terminologia tecnica tanto usata dalle Compagnie di Assicurazioni all’interno dei contratti e che spesso confondono le idee agli assicurati o peggio ancora, vengono male interpretate e danno luogo a contenziosi infiniti, che terminano quasi sempre allo stesso modo e cioè con le assicurazioni che hanno ragione!!!
Leggete con attenzione perché ciò che vale come definizione all’interno della polizza del fabbricato ha lo stesso valore in qualsiasi altra tipologia di polizza.
Dunque esistono vari metodi per attribuire un valore al fabbricato o alle cose in esso contenute quindi parleremo di:
Valore a nuovo intendendo la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell’area. Di norma il fabbricato si assicura con tale forma;
Valore allo stato d’uso intendendo il costo di sostituzione di ciascun bene con un altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente;
Per Valore intero si intende la copertura del valore complessivo dei beni assicurati. Quando si assicura a valore intero può scattare la regola proporzionale.
Cerchiamo di fare chiarezza con degli esempi. Immaginiamo di avere un fabbricato composto di 4 appartamenti di 100 mq ciascuno situato in una zona residenziale dove il valore commerciale (cioè quanto costa acquistarlo) del singolo appartamento è di circa 1.000.000 di euro. Un incendio distrugge completamente due appartamenti. La compagnia assicuratrice rimborsa il valore a nuovo che non corrisponde al valore commerciale di 1.000.000 di euro cadauno ma al costo che ci vorrebbe per ricostruirli in quella determinata zona. Ad esempio se il costo di ricostruzione della zone è di € 5.000 al mq la compagnia rimborsa 5.000 per 100 mq cioè € 500.000. Fosse stato di € 7.500 avrebbe rimborsato € 7.500 x 100 mq = € 750.000.
Quando invece si assicura a valore intero si indica il valore complessivo dei beni assicurati che in ogni momento deve corrispondere a quanto dichiarato. Se per esempio dichiariamo un avere beni per un valore di 100.000 euro e un incendio procura danni ai beni del fabbricato per euro 50.000 si va a verificare quale era il valore effettivo al momento del sinistro. Il valore dei beni può eccedere al massimo il 10%. In questo caso si sarebbe ecceduto il 10% per cui scatta la regola proporzionale  e la compagnia non pagherebbe i 100.000 assicurati ma solo € 25.000 così ottenuti:
€ 50.000 (danni subiti) x (200.000 – 100.000) differenza tra valore effettivo e valore dichiarato) = € 25.000
                                                          200.000 (valore effettivo)
In pratica l’assicurazione ragiona così: hai assicurato la metà del valore ti paghiamo la metà del danno. Questa è la regola proporzionale.
In genere le Compagnie di assicurazione applicano franchigie e scoperti sulle polizze e queste incidono fortemente sul costo delle polizze per cui vanno sempre controllati. La definizione è la seguente: parte del danno indennizzabile espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull’ammontare del danno, che rimane a carico dell’assicurato.
Proviamo a spiegare. Assicuriamo una garanzia (ad esempio il fenomeno elettrico) per € 5.000 con franchigia di € 500. Ciò vuol dire che per i danni indennizzabili (cioè quelli che la Compagnia deve pagare) i primi 500 € sono a carico dell’assicurato il resto lo paga l’assicurazione fino alla somma assicurata di 5000 €.
Ad esempio danno di € 1.200 la compagnia paga € 700 cioè il danno (€ 1.200) – la franchigia a carico dell’assicurato (€ 500). Se il danno fosse stato di € 3.000 la compagnia avrebbe pagato € 2.500 (3.000 – 500). Se il danno fosse stato di € 300 la compagnia non avrebbe pagato nulla in quanto i primi € 500 sono a carico dell’assicurato.
Nello stesso esempio se non ci fosse stata la franchigia ma lo scoperto, diciamo del 20% ciò vuol dire che a prescindere dall’entità del danno, nei limiti di quanto assicurato, la Compagnia paga sempre togliendo il 20%. Riprendendo l’esempio precedente, nel primo caso (danno € 1.200) la Compagnia pagherebbe € 960 cioè 1.200 – il 20%, nel secondo caso (danno € 3.000) la Compagnia avrebbe pagato € 2.400 cioè 3.000 – 20%, nel terzo caso (danno € 300) la Compagni avrebbe pagato € 240 cioè 300 – 20%.
 
Nella prossima puntata vi daremo ancora dei cenni sulla terminologia assicurativa sperando che troviate utile ciò che scriviamo. Tenete presente che questo vale per tutte le polizze dall’auto alla casa, dal fabbricato all’infortunio. Arrivederci alla prossima puntata.
 
Studio Gamma

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