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Lavori straordinari

D.   Se dovesse presentarsi l’eventualità di eseguire lavori straordinari di somma urgenza, l’amministratore può evitare di convocare l’assemblea riservandosi di farlo successivamente?

 

R.   L’ultimo comma dell’art. 1135 abilita espressamente l’amministratore ad ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza imponendogli solo l’obbligo di riferire alla prima assemblea dei condomini.

 

D.   Dovendo effettuare dei lavori necessari in breve tempo, può un condomino adire il Giudice in sede contenziosa senza interpellare l’amministratore?

 

R.   Il condomino, il quale ritiene che si debba effettuare una spesa per lavori necessari, siano essi di manutenzione ordinaria che straordinaria, non può adire direttamente il Giudice in sede contenziosa, senza aver prima interpellato l’amministratore del condominio affinché convochi l’assemblea dei condomini per l’approvazione dei lavori.

 

D.   Ho un'assemblea straordinaria per decidere se riasfaltare o meno una rampa per i box con la costruzione di una nuova scala (a lato della rampa). La votazione quali maggioranze richiede: quelle relative a spese straordinarie o quella per l'innovazione?

 

R.   Separerei le due cose: il rifacimento della rampa è manutenzione straordinaria, l'introduzione della scala è innovazione.

Poi se per scala intendi una serie di soli scalini che corrono su un lato della rampa, quindi senza inserimento di sovrastrutture, vedrei un lavoro unico di manutenzione straordinaria. L'introduzione della scala non è innovazione, è una semplice miglioria. Direi che basta la maggioranza semplice.

Studio Gamma

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